mercoledì 14 aprile 2010
Olio extravergine di oliva: Saperne leggere l'etichetta
Sembrerebbe banale parlarne, ma l’etichetta e' la carta d'’identita' di un qualsiasi prodotto agricolo ed alimentare, essa deve essere chiara, trasparente e non ingannevole, deve comunicare al consumatore, almeno in lingua italiana e menzionate in un punto evidente in modo da essere facilmente visibili, chiaramente leggibili ed indelebili, senza essere in alcun modo dissimulate o deformate importantissime informazioni quali: nome prodotto, marchio, luogo di produzione e confezionamento, tabella dei valori nutrizionali, data di scadenza, consigli sulla conservazione e consumo del prodotto, è poi presente un codice a barre e un numero del lotto che permettono di risalire lungo tutta la filiera produttiva.
Al momento di acquistare un qualsiasi prodotto alimentare è necessario prestare molta attenzione all’etichetta in esso riportata, dalla quale si evincono una serie di informazioni utili atte a garantire e tutelare gli interessi del consumatore.
Verifichiamo innanzi tutto le denominazioni e definizioni degli oli di oliva secondo il Reg. CEE n. 1915/87
Oli di oliva vergini: Oli ottenuti dal frutto dell'olivo soltanto mediante processi meccanici o altri processi fisici, che non causano alterazioni dell'olio, e che non hanno subito alcun trattamento diverso dal lavaggio, dalla decantazione, dalla centrifugazione e dalla filtrazione.
Detti oli di oliva sono oggetto della classificazione e delle denominazioni che seguono:
- Olio di oliva vergine extra : Olio di oliva vergine di gusto assolutamente perfetto, la cui acidità espressa in acido oleico non può eccedere 0,8 g per 100 g;
- Olio di oliva vergine (Il termine fino può essere usato nella fase della produzione e del commercio all'ingrosso): olio di oliva vergine di gusto perfetto, la cui acidità espressa in acido oleico non può eccedere 2 g per 100 g;
- Olio di oliva vergine corrente : Olio di oliva vergine di gusto buono, la cui acidità espressa in acido oleico non può eccedere 3,3 g per 100 g;
- Olio di oliva vergine lampante : Olio di oliva vergine di gusto imperfetto, la cui acidità espressa in acido oleico è superiore a 3,3 g per 100g.
-Olio di oliva raffinato : Olio di oliva ottenuto dalla raffinazione di oli di oliva vergini, la cui acidità espressa in acido oleico non può eccedere 0,5 g per 100 g.
-Olio di oliva : Olio di oliva ottenuto da un taglio di olio di oliva raffinato e di oli di oliva vergini diversi dall'olio lampante, la cui acidità espressa in acido oleico non può eccedere 1,5 g per 100 g.
-Olio di sansa di oliva greggio : Olio ottenuto mediante trattamento al solvente di sansa di oliva, esclusi gli oli ottenuti con processo di riesterificazione e qualsiasi miscela con oli di altra natura.
-Olio di sansa di oliva raffinato : Olio ottenuto dalla raffinazione di olio di sansa di oliva greggio, la cui acidità espressa in acido oleico non può eccedere 0,5 g per 100 g.
- Olio di sansa di oliva : Olio ottenuto da un taglio di olio di sansa di oliva raffinato e di oli di oliva vergini diversi dall'olio lampante, la cui acidità espressa in acido oleico non può eccedere 1,5 g per 100 g.
Si sono poi avvicendati vari altri Decreti e Regolamenti Nazionale e Comunitari che hanno stabilito quali informazioni devono essere figurare nell'etichetta, allo scopo di ridurre drasticamente le possibilità di frodi commerciali a danno dei consumatori:
Denominazione di vendita : Olio extravergine di oliva
Olio vergine di oliva
Olio di oliva
Olio di sansa di oliva
Nome o Ragione Sociale o Marchio depositato e Sede del Produttore o del Confezionatore o del Venditore E' obbligatorio riportare in etichetta il nome (o la ragione sociale o il marchio depositato) e la sede o del produttore o del confezionatore o di un venditore stabilito nella Unione Economica.
Sede dello stabilimento di produzione o di confezionamento Per sede si intende la località (comune) ove è ubicata la sede dello stabilimento.
Indicazioni ecologiche Consistono in un invito, visibile sui contenitori o sulle etichette, a non disperdere i contenitori nell'ambiente dopo l'uso, in forma di messaggio scritto o di un pittogramma.
Data di preferibile consumo La data di preferibile consumo, o termine minimo di conservazione, è la data fino alla quale l'olio conserva le sue specifiche proprietà in adeguate condizioni di conservazione; essa va indicato con la dicitura "Da consumarsi preferibilmente entro il ... " seguito dalla data oppure dalla indicazione del punto della confezione in cui essa figura. La data deve essere espressa almeno con l'indicazione del mese e dell'anno.
Volume nominale del prodotto Il volume nominale deve essere indicato in Litri (L o l), Centilitri (cl) o Millilitri (ml)
Lotto Per lotto si intende un insieme di unità di vendita (bottiglie o lattine) prodotte o confezionate in circostanze praticamente identiche.
Il Ministro Zaia ad Assisi per celebrare l'olio d'oliva e il Decreto Ministeriale d'attuazione dell'11 novembre 2009 (entrato in vigore soltanto il 16 gennaio 2010) che lo tutelerà, che ha recepito il nuovo Reg CE n. 182, ha così commentato: «Quella dell’etichetta per l’olio è un’esigenza forte sentita dai produttori olivicoli italiani che stanno sopportando una pesante crisi, vessati dalla concorrenza di paesi come Grecia, Turchia, Spagna». Quindi ha garantito che «saranno effettuati sequestri non solo sulle navi ma anche sugli scaffali dei punti vendita, laddove viene venduto come made in Italy olio venduto a 3-3,5 euro al litro, che sicuramente non può essere italiano. Occorre mettere fine a queste frodi».
Paolo Bruni<, presidente di Fedagri-Confcooperative. “Il nuovo regolamento – ha commentato- offrirà importanti garanzie di qualità e trasparenza verso i consumatori e consentirà all’ampia ed eccellente produzione di olio italiano di essere fortemente valorizzata quale elemento competitivo nei confronti di tutti gli altri paesi competitor. Basti pensare che il nostro paese, pur con la metà della produzione, vanta ben 350 varietà di oliveti contro i 16 presenti in Spagna e che abbiamo ben 40 olii italiani Dop e Igp, contro i 6 spagnoli”.
Finalmente sarà garantita la trasparenza alle scelte di acquisto dei consumatori che cercano il vero made in Italy a tavola in tutta Europa perchè in etichetta occorrerà indicare obbligatoriamente uno Stato membro o un riferimento ad uno Stato membro: dovranno essere riportate le didascalie come per esempio “ottenuto da olive italiane”, “ottenuto da olive coltivate in Italia” o “100 % da olive italiane”, mentre per i miscugli di provenienza diversa sarà specificato se si tratta di “miscele di oli di oliva comunitari”, “miscele di oli di oliva non comunitari” o di “miscele di oli di oliva comunitari e non comunitari”
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